Corte di Giustizia dell’Unione Europea, Sezione V, 30 marzo 2023
L’autorità di regolazione nazionale può sanzionare la società di distribuzione di elettricità e di gas naturale se ritiene violati gli obblighi di trasparenza tariffaria? La pronuncia della Corte di Giustizia sul rinvio pregiudiziale proposto dal Consiglio di Stato.
Corte Europea dei Diritti dell’Uomo, Sezione IV, 17 novembre 2015
Le indennità determinate ai sensi dell’articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 con procedimento conclusosi prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ledono il giusto equilibrio individuato dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Cedu tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (a cui presidio si erge la Corte europea dei diritti dell’uomo)? In capo al soggetto espropriato -che non ha potuto avvalersi della predetta sentenza- sorge comunque un diritto al risarcimento del danno subito per aver sostenuto un onere sproporzionato ed eccessivo?
Corte di Giustizia, 7 ottobre 2010
[A] Il diritto comunitario non consente che una normativa nazionale (D.lgs 626/94 prima e D.lgs 81 del 2008 ora), nel caso di un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire e nel quale sono presenti più imprese, consenta di derogare all’obbligo incombente al committente o al responsabile dei lavori di nominare un coordinatore per la sicurezza e la salute al momento della progettazione dell’opera o, comunque, prima dell’esecuzione dei lavori. [B] Non è legittima una normativa nazionale che preveda l’obbligo per il coordinatore della realizzazione dell’opera di redigere un piano di sicurezza e di salute nel solo caso in cui, in un cantiere di lavori privati non soggetti a permesso di costruire, intervengano più imprese, e che non assuma come criterio a fondamento di tale obbligo i rischi particolari quali contemplati all’allegato II di detta direttiva
Corte Giustizia UE, 9 marzo 2010
«Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Misure di riparazione – Obbligo di consultazione delle imprese interessate – Allegato II»
Corte di Giustizia UE, 9 marzo 2010
Principio “chi inquina paga” – Direttiva 2004/35/CE – Responsabilità ambientale – Applicabilità ratione temporis – Inquinamento anteriore alla data prevista per il recepimento di detta direttiva e proseguito dopo tale data – Normativa nazionale che imputa i costi di riparazione dei danni connessi a detto inquinamento a una pluralità di imprese – Requisito del comportamento doloso o colposo – Requisito del nesso di causalità – Appalti pubblici di lavori
Corte di Giustizia, Sezione II, 21 febbraio 2008
[A] L’astensione dagli obblighi di evidenza pubblica previsti dal legislatore italiano per quanto riguarda per i lavori a scomputo degli oneri di urbanizzazione di un valore inferiore alla soglia comunitaria non costituisce di per sé violazione delle direttive europee. [B] L’attribuzione diretta al progettista della direzione lavori, quale risultava dall’art. 27, comma 2, della legge n. 109/1994, viola le direttive comunitarie. [C] L’affidamento a soggetti esterni degli incarichi di collaudo alle condizioni enunciate dagli artt. 28, comma 4, della legge n. 109/1994, e 188 del DPR n. 554/1999 viola le direttive comunitarie
Avvocato Generale. Conclusioni dell’8 novembre 2006
Causa C-412/04. Conclusioni dell’Avvocato Generale nel ricorso del 24 settembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee rilevando la violazione delle norme comunitarie del art. 2, comma 5, della legge n. 109/94, nella misura in cui esclude l'obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica nel caso in cui la convenzione tra il privato e l'amministrazione relativa all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazioni a scomputo comprenda più opere o lavori che, singolarmente considerati, hanno un valore inferiore alla soglia comunitaria
Commissione Europea. Ricorso del 24 settembre 2004
Causa C-412/04. Ricorso del 24 settembre 2004 contro la Repubblica italiana, presentato dalla Commissione delle Comunità europee rilevando la violazione delle norme comunitarie del art. 2, comma 5, della legge n. 109/94, nella misura in cui esclude l'obbligo di ricorrere alle procedure di evidenza pubblica nel caso in cui la convenzione tra il privato e l'amministrazione relativa all'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazioni a scomputo comprenda più opere o lavori che, singolarmente considerati, hanno un valore inferiore alla soglia comunitaria
Corte di Giustizia, Sezione VI, 30 novembre 2006
Non avendo adottato le misure per assicurare che le acque reflue urbane dell’agglomerato formato da vari comuni della provincia di Varese fossero soggette ad un trattamento più spinto di quello secondario o equivalente previsto dall’art. 4 della direttiva del Consiglio 21 maggio 1991, 91/271/CEE, la Repubblica italiana è venuta meno agli obblighi che ad essa incombono in forza dell’art. 5, n. 2 e 5, di tale direttiva
Corte di Giustizia, Sezione V, 18 maggio 2006
Commissione delle Comunità europee / Repubblica italiana. Causa C-122/05. “Inadempimento di uno Stato - Direttiva 2003/87/CE - Sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra - Mancata trasposizione entro il termine prescritto”