T.A.R. Toscana, Sezione I, 5 dicembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 9 gennaio 2014
[A] Sull’indirizzo giurisprudenziale secondo il quale la presentazione dell’istanza di sanatoria pone l’ordine di rimozione dell’intervento abusivo in uno stato di temporanea quiescenza, con la conseguenza che, in caso di reiezione della suddetta istanza, il provvedimento repressivo riacquista efficacia. [B] Sull’orientamento secondo il quale il pregiudizio recato dall’eliminazione della porzione abusiva alla parte coerente con il titolo edilizio, ex art. 34, comma 2, del d.p.r. n. 380/2001, va inteso come pregiudizio alla stabilità della struttura, e non anche come nocumento causato alla funzionalità
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