T.A.R. Lazio Roma, Sezione II Ter, 24 dicembre 2013
Autore: francesco - Pubblicato il 4 febbraio 2014
Sull’art. 3, comma 16, della legge 15 luglio 2009 n. 94, secondo cui nei casi di indebita occupazione di suolo pubblico previsti dall’articolo 633 del codice penale e dall’articolo 20 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 il sindaco, per le strade urbane, può ordinare l’immediato ripristino dello stato dei luoghi a spese degli occupanti e, se si tratta di occupazione a fine di commercio, la chiusura dell’esercizio fino al pieno adempimento dell’ordine e del pagamento delle spese o della prestazione di idonea garanzia e, comunque, per un periodo non inferiore a cinque giorni
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