Consiglio di Stato, Sezione IV, 22 aprile 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 14 marzo 2014
[A] Il ricorso collettivo è inammissibile soltanto se, e in quanto, sia identificabile un conflitto d'interessi tra le parti, o comunque non sussista identità di situazioni sostanziali e processuali. [B] Sull'inapplicabilità del V.A.M. e sulla possibilità di fare riferimento al valore venale pieno, potendo l'interessato anche dimostrare che il fondo è suscettibile di uno sfruttamento ulteriore e diverso da quello agricolo, pur senza raggiungere il livello dell'edificatorietà
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