T.A.R. Piemonte, Sezione II, 16 gennaio 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 19 marzo 2014
Sulla difficoltà di interpretazione dell’art. 41, quarto comma, del d.l. 21 giugno 2013 n. 69, convertito in legge 9 agosto 2013 n. 98, che ha modificato l’art. 3, comma 1, lettera e.5), del d.P.R. 6 giugno 2001 n. 380, il quale nella sua attuale formulazione, stabilisce che debbono essere considerati interventi di nuova costruzione “l'installazione di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture di qualsiasi genere, quali roulottes, campers, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee ancorché siano installati, con temporaneo ancoraggio al suolo, all'interno di strutture ricettive all'aperto, in conformità alla normativa regionale di settore, per la sosta ed il soggiorno di turisti
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