T.A.R. Friuli, Sezione I, 24 marzo 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 22 giugno 2014
Il processo iniziato davanti ad un giudice, che ha poi dichiarato il difetto di giurisdizione, e riassunto nel termine di legge davanti al giudice, indicato dal primo come dotato di giurisdizione, non costituisce un nuovo ed autonomo procedimento, ma la naturale prosecuzione dell'unico giudizio
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