Il procedimento attivabile dai singoli proprietari all’interno della fascia di rispetto è soltanto quello finalizzato agli interventi di cui all’art. 338, settimo comma, del r.d. n. 1265 del 1934 (recupero o cambio di destinazione d’uso di edificazioni preesistenti); mentre resta attivabile nel solo interesse pubblico – per i motivi anzidetti – la procedura di riduzione della fascia inedificabile in questione
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