Per il piano attuativo, diventano inefficaci col decorso del termine unicamente le previsioni che non abbiano avuto concreta attuazione, dovendosi intendere quest'ultimo concetto nel senso che non è più consentita l'ulteriore esecuzione del piano attuativo, salva la possibilità di ulteriori costruzioni sotto il profilo urbanistico coerenti con le vigenti previsioni del piano regolatore generale e con le prescrizioni del suddetto piano
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