Consiglio di Stato, Sezione V, 8 aprile 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 27 luglio 2014
[A] Sulla legittimazione ad impugnare i provvedimenti di localizzazione di un impianto di trattamento rifiuti nel caso dell’interesse certamente non altruistico (“not in my back yard”). [B] Sulla localizzazione di un impianto di trattamento anaerobico della FORSU proveniente da altre regioni, sull’interpretazione restrittiva da effettuare riguardo alla normativa derogatoria vigente e sul contrasto con la programmazione regionale e provinciale. [C] Eliminata la FORSU dalla sezione di compostaggio, essa è comunque utilizzata nella linea anaerobica, il cui prodotto finale non è soltanto il biogas utilizzato per la produzione di energia ma anche il compost e un liquame (destinato allo smaltimento o ad altre possibili finalità quali quella di fertilizzante organico o di reimmissione nel digestore), e dunque rimane l’assenza di una garanzia di completa reimmissione in commercio del rifiuto trattato e quindi il rischio di gravare l’ambito territoriale interessato di un non preventivato quantitativo di rifiuti. [D] Sulla ormai sempre più accentuata sproporzione esistente tra offerta e domanda di FORSU
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