T.A.R. Lombardia Milano, Sezione II, 3 aprile 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 27 luglio 2014
[A] La determinazione delle opere da considerare “a scomputo” nell’ambito di una convenzione urbanistica viene effettuata sulla base di una valutazione complessiva, concordata tra le parti, che non è infirmata dall’eventuale eccedenza del valore delle opere rispetto al quantum normativamente dovuto. [B] Sulla possibilità o meno che l’Ente locale richieda – e il lottizzante accetti di realizzare – opere di urbanizzazione ulteriori rispetto agli standard e non computate nel calcolo degli oneri di urbanizzazione dovuti, le quali, pur incrementando le dotazioni dell’area, non siano tuttavia destinate all’acquisizione in proprietà da parte dell’ente locale
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