T.A.R. Toscana, Sezione I, 17 aprile 2014
Autore: francesco - Pubblicato il 16 agosto 2014
[A] La destinazione agricola del suolo non deve rispondere necessariamente all’esigenza di promuovere specifiche attività di coltivazione. [B] Sulla istanza con la quale, prima dell’adozione del regolamento urbanistico, l’interessato ha chiesto al Comune di trasformare la destinazione delle aree di sua proprietà da agricola a commerciale e residenziale. [B] Le uniche evenienze richiedenti una più incisiva e singolare motivazione della scelta urbanistica sono date dal superamento degli standard minimi ex D.M. 2.4.1968, dalla lesione dell’affidamento qualificato del privato scaturente da convenzioni di lottizzazione o altri accordi tra Comune e proprietari, da aspettative nascenti da giudicati di annullamento di dinieghi di concessione edilizia o di silenzio rifiuto su domanda di concessione e, infine, dalla modificazione in zona agricola della destinazione di uno spazio limitato, intercluso da fondi edificati in modo non abusivo
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE