T.R.G.A. Trento, 14 maggio 2014
Autore: bovicelli - Pubblicato il 11 ottobre 2014
[A] Sull’impossibilità di riconoscere al pagamento della sanzione pecuniaria riferita ad abusive attività di depositi di cassoni per la raccolta della frutta gli effetti del titolo edilizio necessario per il deposito di cassoni nel piazzale, per cui le successive e cicliche attività di deposito sarebbero legittimate da quel titolo. [B] A fronte dell’inclusione nel provvedimento impugnato dei dati fondanti le due perizie di stima su cui lo stesso si fonda, si ha che la mancata allegazione del testo integrale dei due documenti rappresenta un’irregolarità procedurale, un'omissione che, ai sensi dell'art. 21 octies della l. 7.8.1990, n. 241, non si traduce in un'illegittimità di carattere invalidante
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