La normativa disciplinante il condono edilizio nell’ambito del territorio provinciale (Art. 1, co. 3, L.p. n. 3/2004) esclude radicalmente la possibilità di ottenere la sanatoria nei casi (lett. a) di interventi abusivi effettuati su aree facenti parte del demanio pubblico e (lett. b) per le opere che creano limitazioni di tipo urbanistico a proprietà finitime per violazione delle norme in materia di distanze
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