Consiglio di Stato, Sezione IV, 3 ottobre 2014
Autore: bovicelli - Pubblicato il 22 ottobre 2014
[A] La prova della tardività dell'impugnazione incombe sulla parte che la eccepisce, secondo i generali criteri di riparto del relativo onere, ed essa deve essere assistita da rigorosi e univoci riscontri. [B] La novella dell'art. 19 della legge n. 241/1990, come introdotta dall'art. 6 del d.l. 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni nella legge 14 settembre 2011, n. 148, non può che essere rivolta de futuro
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