[A] La disciplina di cui all’art 44 della legge regionale n. 1 del 2005 deve ritenersi applicabile anche con riferimento agli edifici che, pur avendo avuto una destinazione agricola originaria, l’abbiamo poi perduta proprio in esito all’intervento edilizio che si autorizza. [B] Sulla possibilità o meno a norma dell’art. 44 legge regionale n. 1 del 2005, in assenza di Piano Strutturale, di ritenere ammissibili in zona agricola interventi di ristrutturazione edilizia
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