Sull’articolo 46, comma 2, lett. c), del d. lgs. n. 495 del 1995 secondo cui “ Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni: … c) qualora l'accesso alle proprietà laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale”
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