[A] Il godimento dei beni pubblici, stante la loro destinazione alla diretta realizzazione di interessi pubblici, può essere legittimamente attribuito ad un soggetto diverso dall'ente titolare del bene - entro certi limiti e per alcune utilità - solo mediante concessione amministrativa. [B] Sul differente riparto di giurisdizione qualora il bene appartenga al patrimonio indisponibile anziché al patrimonio disponibile
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