T.A.R. Lazio Roma, Sezione II-Bis, 16 marzo 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 31 marzo 2015
[A] Sulla qualifica da attribuire alle acque di falda emunte durante la fase della messa in sicurezza d’emergenza e della bonifica di un sito contaminato: applicabilità o meno del regime degli scarichi per lo sversamento derivante dagli ordinari cicli produttivi. [B] Sugli oneri di messa in sicurezza gravanti sul responsabile dell’inquinamento: regola di presunzione e criterio della “preponderanza dell'evidenza”. [C] Sulla questione pregiudiziale, rimessa all’esame della Corte di giustizia dell’Unione europea, relativa alla corretta interpretazione dei principii del “chi inquina paga”, di precauzione, dell’azione preventiva, della correzione prioritaria, alla fonte, dei danni causati all’ambiente alla luce di quanto sancito in materia ambientale dall’art. 191, par. 2, del Trattato sul funzionamento dell’Unione europea e dalla Direttiva n. 2004/35/U.e. del 21 aprile 2004 (articoli 1 ed 8 n. 3; 13° e 24° considerando) – con riferimento alla disciplina delineata dagli artt. 244-245 e 253 del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152. [D] Sull’istruttoria del procedimento di bonifica: rigida scansione temporale e autonomia scientifica
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