T.A.R. Toscana, Sezione III, 30 marzo 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 12 aprile 2015
[A] Sulla rilevanza o meno della mancata comunicazione di avvio del procedimento di autotutela. [B] Sulla necessità, ai fini della qualificazione delle opere oggetto dell’istanza di sanatoria, della valutazione unitaria delle stesse. [C] Sul principio del in sede di ritiro del titolo abilitativo, con particolare attenzione all’ipotesi in cui il titolo in sanatoria ritirato è stato rilasciato sulla base di una istanza di accertamento di conformità parziale. [D] Sulla ipotizzabilità o meno di una domanda di sanatoria con opere di completamento, cioè con la previsione della realizzazione di interventi edilizi, previsti nella domanda di sanatoria stessa, aventi la funzione di rendere l’opera, in sé difforme dalla disciplina vigente, compatibile con la disciplina urbanistica applicabile: i “permessi in sanatoria con prescrizioni” alla luce degli artt. 36, DPR n. 380 del 2001 e 140 della legge regionale Toscana n. 1 del 2005. [E] Sulla applicabilità della disciplina di cui agli artt. 146, comma 4, e 167, comma 4, del d.lgs. 41 del 2004, ad ipotesi di incrementi volumetrici caratterizzati da trascurabilità e modestia (sopraelevazione della copertura centrale di 43 cm, sopraelevazione del piano terra di appena 24 cm). [F] Sull’ipotizzato contrasto dell’art. 167, comma 4, lett. a), d.lgs. n. 42 del 2004 con la disciplina europea e con l’art. 17 della Carta Fondamentale dei Diritti dell’Unione: soluzioni della giurisprudenza comunitaria ed italiana
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE