Può una società che svolge attività di recupero rifiuti in procedura semplificata, avvalersi della facoltà derogatoria prevista dal comma 3 dell’art. 3 (sulla “Autorizzazione unica ambientale”) del d. P. R. 59/2013 (“È fatta comunque salva la facoltà dei gestori degli impianti di non avvalersi dell’autorizzazione unica ambientale nel caso in cui si tratti di attività soggette , ovvero ad autorizzazione di carattere generale, ferma restando la presentazione della comunicazione o dell’istanza per il tramite del SUAP”)?
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