Corte Costituzionale, 5 giugno 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 18 luglio 2015
Sulla astratta derogabilità degli strumenti ambientali: illegittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione Veneto 19 giugno 2014, n. 17 (Modifica della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60 “Tutela degli animali d'affezione e prevenzione del randagismo” e successive modificazioni), nella parte in cui aggiunge il comma 6-ter all'art. 8 della legge regionale 28 dicembre 1993, n. 60, limitatamente alla previsione secondo la quale le strutture e le recinzioni, realizzate secondo le modalità di cui al precedente comma 6-bis, sono sempre consentite, anche in deroga agli strumenti ambientali
PER CONTINUARE A LEGGERE ACCEDI CON UN ACCOUNT ESISTENTE