Autore: francesco - Pubblicato il 21 settembre 2004
[A] Nel caso in cui in sede giurisdizionale viene annullato un atto amministrativo per vizi di ordine formale, la domanda di risarcimento del danno non può essere valutata se non all'esito del nuovo esercizio del potere. [B] Non spetta il risarcimento del danno quando non sono stati preventivamente attivati tutti gli strumenti (fra i quali il giudizio per l’ottemperanza delle sentenze passate in giudicato) che l’ordinamento ha approntato per consentire agli interessati la realizzazione dell’interesse
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