[A] Sulle misure igieniche indicate dall’art. 216 T.u. leggi sanitarie. [B] Allorché si pianifichino interventi residenziali che vengano a realizzarsi vicino ad allevamenti già esistenti, occorre che gli atti di pianificazione osservino le normative oggettivamente poste allo specifico fine di prevenire rischi inquinanti in pregiudizio della destinazione residenziale
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