Consiglio di Stato, Sezione VI, 7 agosto 2015
Autore: bovicelli - Pubblicato il 8 settembre 2015
[A] Sul regime normativo del titolo abilitativo precedentemente all’entrata in vigore della cosiddetta legge-ponte n.765 del 1967 e alla legge n.1150 del 1942: l’obbligo di munirsi del titolo abilitativo (da intendersi come licenza edilizia o simile), laddove espressamente tipizzato e obiettivamente riconoscibile dalla disciplina ratione temporis vigente, può rinvenirsi in norma regolamentare? [B] In caso di realizzazione di abusi edilizi, la valutazione relativa alla assenza di affidamento per decorso del tempo e quella relativa alla eventuale attenuazione di tale principio, possono essere compite già in astratto secondo una incondizionata ed inderogabile regola generale?
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