Autore: bovicelli - Pubblicato il 23 dicembre 2015
Sulle matrici materiali di riporto che non siano risultate conformi ai limiti del test di cessione: la qualificazione dei materiali di riporto come “fonti di contaminazione” prevale sulla qualificazione di “matrici ambientali” e impone di intervenire su tali materiali con le specifiche modalità previste dal citato art. 3 comma 3, anziché con le procedure ex artt. 242 ss. del Codice dell’ambiente?
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