Le indennità determinate ai sensi dell’articolo 5bis della legge n. 359 del 1992 con procedimento conclusosi prima della sentenza della Corte Costituzionale n. 181 del 2011, ledono il giusto equilibrio individuato dall’art. 1 del Protocollo addizionale n. 1 della Cedu tra le esigenze dell’interesse generale della comunità e gli imperativi di salvaguardia dei diritti fondamentali dell’individuo (a cui presidio si erge la Corte europea dei diritti dell’uomo)? In capo al soggetto espropriato -che non ha potuto avvalersi della predetta sentenza- sorge comunque un diritto al risarcimento del danno subito per aver sostenuto un onere sproporzionato ed eccessivo?
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