T.A.R. Toscana, Sezione III, 9 marzo 2016
Autore: francesco - Pubblicato il 19 marzo 2016
[A] Sulla funzione svolta dell’autorizzazione paesaggistica; sulla Convenzione Europea sul Paesaggio di Firenze, ratificata con legge 9 gennaio 2006, n. 14, e sul concetto di visibilità “qualificata” di un manufatto. [B] Al fine di negare la valenza paesaggistica di una certa realizzazione edilizia possono alternativamente invocarsi a) la assenza di specifica visibilità da “particolari punti di osservazione”, b) la non visibilità del manufatto “dalla strada”, c) la collocazione del manufatto “a ridosso di una balza di terreno”, d) la circostanza che il manufatto sia “schermato dal verde”? [C] Può l’“installazione di un infisso di metallo e vetro a copertura del patio”, collocato all’interno della sagoma e del volume del fabbricato esistente (più basso rispetto al colmo del tetto) essere qualificato come intervento minimale di scarsissimo impatto?
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