T.A.R. Campania Napoli, Sezione IV, 5 aprile 2016
Autore: bovicelli - Pubblicato il 16 aprile 2016
[A] Il punto sulla S.c.i.a. e sui poteri repressivi/di autotutela dell’Amministrazione: sulla dicotomia tra liberalizzazione/semplificazione da una parte, e legittimo esercizio delle prerogative della P.A. dall’altro. [B] Evoluzione giurisprudenziale e legislativa del problema, con particolare attenzione alle modifiche apportate dalla Legge-delega per la riforma della pubblica amministrazione - cd. legge Madia. [C] Sui rapporti di pregiudizialità tra giudizi penali e giudizi amministrativi: l’autotutela può considerarsi consentita sulla base della mera apertura di indagini penali? [D] La legge Madia esclude l’applicabilità del sistema sanzionatorio ordinario ai casi di attività liberalizzate? [E] Sul paradosso del sistema ante riforma Madia, che a fronte di una cd. liberalizzazione lasciava gli istanti in sospeso in ordine alla efficacia di un titolo sul quale si era fatto incolpevole affidamento, ma che, a differenza del titolo espresso, era , per disposizione di legge, assoggettato ai poteri di secondo grado dell’Amministrazione, attivabili non solo d’ufficio ma anche, e soprattutto, per effetto di denunce di terzi soggetti, la cui tutela doveva comunque essere garantita in qualche modo, con ciò assoggettando costoro alle medesime sanzioni previste a carico di coloro che avessero agito in assenza di titolo. [F] L’esercizio di poteri di “autotutela” in senso stretto è logicamente ammissibile nei confronti di atti che, dalla Plenaria 15/11 in poi, sono considerati atti privati, il cui effetto abilitativo si è consolidato per il decorso del termine inibitorio e che, quindi, hanno acquistato definitività? [G] Sulla necessità di soluzioni giurisdizionali che considerino la ratio semplificatrice degli istituti e, al contempo, risolvano eventuali questioni nel senso meno gravoso per il cittadino che abbia intrapreso l’attività con spirito liberalizzatore, dando al potere amministrativo esercitato ex post una consistenza diversa rispetto al potere esercitato ex ante
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