Dott. Aldo Natalini. La "contravvenzionalizzazione" del reato paesaggistico
Autore: francesco - Pubblicato il 22 aprile 2016
La sentenza n. 56/2016, dichiarando la parziale incostituzionalità, per irragionevolezza sanzionatoria, del co. 1-bis dell’art. 181 d.lgs. n. 42/2004, ha delimitato il precetto del delitto paesaggistico ai soli interventi volumetrici di particolare consistenza. Ne deriva che gli abusi non autorizzati ricadenti su zone vincolate in via provvedimentale ricadono ormai sotto la leviore contravvenzione del co. 1, con conseguente riduzione dei termini di prescrizione ed applicabilità delle cause di non punibilità per accertamento postumo della compatibilità paesaggistica o per ravvedimento operoso, istituti finora preclusi.
Nella nota si analizzano – a prima lettura – i tipi criminosi ‚di risulta‛ conseguenti all’intervento demolitorio della Consulta, gli effetti sostanziali ‚riflessi‛ sulle cause di estinzione ed i complessi scenari processuali dello ius superveniens di favore, sia sui procedimenti pendenti che su quelli definiti, proponendosi infine – sulla scia di un percorso di tangibilità del giudicato ormai inarrestabile – soluzioni in executivis volte a rimuovere l’illegalità sopravvenuta (e la non proporzionalità) della pena (fonte: Rivista "Diritto Penale Contemporaneo")