Sull’accezione da attribuire alla nozione di attività industriale come enunciata dall’art. 19 del d.P.R. n. 380/2001: il beneficio dell'esonero dalla corresponsione del contributo concessorio afferente ai costi di costruzione ed urbanizzazione concerne i soli fabbricati strettamente complementari ed asserviti alle esigenze proprie di un impianto industriale, ovvero, anche quegli edifici che non sono di per sé destinati alla produzione di beni industriali ed ancora le opere edilizie comunque suscettibili di essere utilizzate al servizio di qualsiasi attività economica?
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