T.A.R. Toscana, Firenze, Sezione III, 11 ottobre 2017
Autore: bovicelli - Pubblicato il 20 ottobre 2017
Sull’art. 49, co. 1°, Cod. nav. (che stabilisce che “Salvo che sia diversamente stabilito nell'atto di concessione, quando venga a cessare la concessione, le opere non amovibili, costruite sulla zona demaniale, restano acquisite allo Stato, senza alcun compenso o rimborso, salva la facoltà dell'autorità concedente di ordinarne la demolizione con la restituzione del bene demaniale nel pristino stato”) e sulla dirimente distinzione tra le ipotesi in cui il rinnovo della concessione avviene in forza di una scelta discrezionale della p.a. e quelle in cui il rinnovo è vicenda automatica prevista dal legislatore.
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