[A] Sulla mancanza del certificato di agibilità e sull’accertata mancanza dei requisiti igienico sanitari di uno studio medico. [B] Sulla differenza tra i poteri sanzionatori di cui all’art. 8 del D.P.R. n. 314 del 1990, concerne l’aspetto strettamente funzionale dello studio medico, e quelli di cui all’art. 221 del testo unico sulle leggi sanitarie
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