Autore: bovicelli - Pubblicato il 10 settembre 2018
Sul limite temporale introdotto con la modifica di cui alla L. n. 124/2015 (diciotto mesi dall’adozione dell’atto per agire su di esso in autotutela) con riferimento alle fattispecie perfezionatesi prima della novella, con particolare attenzione al caso in cui il piano particolareggiato sia stato annullato trascorsi diciannove mesi dalla sua adozione.
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