Autore: francesco - Pubblicato il 11 settembre 2006
Al fine di accertare la sussistenza del reato di cui all’art. 659 del codice penale non occorre stabilire se siano stati osservati i limiti massimi al riguardo introdotti dalla legge n. 447 del 1995, bensì di accertare se il rumore generato dalla condotta ascrivibile al ricorrente sia idoneo a determinare l’evento di disturbo della tranquillità pubblica
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