Autore: francesco - Pubblicato il 22 settembre 2006
L’approvazione di un P.E.E.P. in variante costituisce un caso diverso da quello di mere varianti al p.r.g., per le quali valgono le limitazioni di cui alle lettere da a) ad f) del comma 2, art. 40, l.r. toscana n. 5 del 1995
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