[A] Se il singolo condomino abbia titolo per ottenere a nome proprio l’autorizzazione relativa a opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare.
[B] Se l’apertura di abbaini da parte del proprietario del piano sottostante al tetto comune costituisca modifica e non innovazione della cosa comune e pertanto non necessiti della previa approvazione dell’assemblea dell’edificio in condominio ex artt. 1120 e 1336 c.c.
SENTENZA N. ****
[A]. Per giurisprudenza costante costituisce facoltà del singolo condomino eseguire opere che, ancorché incidano su parti comuni dell’edificio, siano strettamente pertinenti alla sua unità immobiliare, sotto i profili funzionale e spaziale, in virtù del combinato disposto degli artt. 1102 c.c. (facoltà del comunista di s...