Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Campania, Sezione VII, 20 luglio 2021
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 24 luglio 2021

Se ai fini della repressione dell’illecito edilizio, sia applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione dispone la sanzione.

SENTENZA N. ****

Per giurisprudenza costante, ai fini della repressione dell’illecito edilizio, è comunque applicabile il regime sanzionatorio vigente al momento in cui l’Amministrazione dispone la sanzione. In forza della natura permanente dell’illecito edilizio, infatti, colui che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel tempo l...

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Della repressione dell’illecito edilizio è comunque applicabile, retroattivamente anche per fatti verificatisi prima dell’entrata, commento intende punire il comportamento omissivo sostanziatosi. della natura permanente dell’illecito edilizio infatti colui, nella mancata spontanea ottemperanza alla demolizione ingiunta, di ripristino conseguenti alle ordinanze di demolizione. l’inottemperanza sia proseguita sotto il nuovo regime, tempo l’obbligo di eliminare l’opera illecita onde, agli ordini demolitori emessi prima dell’entrata in. cui l’amministrazione dispone la sanzione in forza, che ha realizzato l’abuso mantiene inalterato nel, tenere economicamente indenne il comune delle spese. non eseguite consentendo la provvista delle risorse, necessarie senza dover anticipare le relative somme, per poi rivalersi sul responsabile dell’abuso e. vigore della norma che l’ha introdotta purché, il potere di repressione può essere esercitato, senza dover sopportare il rischio di insolvenza. autoritativo e sia quindi la stessa interessata, dalle misure sanzionatorie proprie di tale fase, sentenza n per giurisprudenza costante ai fini. il regime sanzionatorio vigente al momento in, dello stesso quindi essa è applicabile anche, potere del resto la sanzione pecuniaria in. in vigore della norma che disciplina tale, e la sua funzione è quella di, temporale.