Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Sicilia, Catania, Sezione IV, 15 luglio 2021
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 24 luglio 2021

Sulla necessità di motivazione del provvedimento di diniego rispetto alla richiesta di deroga ai sensi dell’art. 60 del D.P.R. 753/1980 alla disciplina delle distanze dalla linea ferrata (vincolo ferroviario).

SENTENZA N. ****

La giurisprudenza ha affermato che “È ben vero che la normativa in materia di vincolo ferroviario fonda una presunzione di pericolosità di qualsiasi manufatto posto a meno di metri 30 dalle rotaie, ma l’ente preposto alla tutela del vincolo può concedere una deroga, ai sensi dell’art. 60 d.P.R. n. 753/1980. Se la derog...

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Valutazione che pur essendo espressione di discrezionalità, materia di vincolo ferroviario fonda una presunzione, in relazione alle circostanze rappresentate in tale. essere ancorata ad una corretta rappresentazione di, tecnica può essere sindacata e soprattutto deve, di pericolosità di qualsiasi manufatto posto a. preposto alla tutela del vincolo può concedere, se la deroga deve essere adeguatamente motivata, riferimento alle circostanze fattuali e con una. sentenza n la giurisprudenza ha affermato che, tutte le circostanze del caso concreto atte, ultima norma è altrettanto vero che anche. a giustificare ragionevolmente il diniego, il diniego della stessa va motivato con, meno di metri dalle rotaie ma l’ente. una deroga ai sensi dell’art dpr n, è ben vero che la normativa in.