Se ai sensi dell’art. 182, comma 3, del D.Lgs. 152/2006 il divieto di smaltimento dei rifiuti in Regioni diverse da quelle in cui gli stessi sono stati prodotti si applichi esclusivamente con riferimento alla tipologia dei cd. “rifiuti urbani non pericolosi”, e non con riferimento ai rifiuti speciali, non pericolosi e pericolosi. Se inoltre il criterio di prossimità valga anche per la gestione dei rifiuti speciali e non solo per quelli urbani.
SENTENZA N. ****
La giurisprudenza ritiene che, seppur un divieto di smaltimento dei rifiuti di produzione extraregionale sia applicabile ai rifiuti urbani non pericolosi, mentre il principio dell’autosufficienza locale ed il connesso divieto di smaltimento dei rifiuti di provenienza extraregionale non possa valere né per quelli speciali per...