[A] Sulla differenza tra gli interventi di ristrutturazione edilizia ricostruttiva, consistenti nel “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originaria consistenza e configurazione”, di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 e gli interventi di ripristino di cui all’art. 134, comma 1, lett. i, della L.R. 65/2014.
[B] Sul superamento del precedente orientamento giurisprudenziale, secondo cui per aversi ristrutturazione edilizia ricostruttiva fosse necessaria la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, cioè di un fabbricato dotato di quelle componenti essenziali idonee come tali ad assicurargli un minimo di consistenza, e sulla conseguente estensione della ristrutturazione edilizia ricostruttiva di cui all’art. 134, comma 1, lett. h, n. 4, della L.R. 65/2014 all’ipotesi della ricostruzione di edifici, anche ridotti a rudere, dei quali sia possibile risalire alla consistenza iniziale.
SENTENZA N. ****
[A]. L’art. 134 co. 1 della legge urbanistica toscana n. 65/2014 recepisce le indicazioni del legislatore statale e, a sua volta, qualifica come interventi di “ristrutturazione edilizia ricostruttiva” quelli consistenti nel “ripristino di edifici, o parti di essi, crollati o demoliti, previo accertamento della originari...