[A] Se il tamponamento di un portico, di una pensilina o di una tettoia già esistente configuri un intervento di nuova costruzione o comunque di ristrutturazione edilizia pesante.
[B] Sulla diversa disciplina sanzionatoria prevista dagli artt. 31 e 33 del DPR 380/2001 in caso di nuova costruzione o di ristrutturazione edilizia pesante.
[C] Se l’esecuzione di lavori di ristrutturazione “pesante” in assenza di titolo comporti la sanzione dell’acquisizione del bene e dell’area di sedime.
SENTENZA N. ****
[A]. Come questo TAR ha già affermato «il tamponamento di un portico già esistente (o di una pensilina o di una tettoia) concretizza un nuovo volume fruibile e, pertanto, configura un intervento di nuova costruzione o, quanto meno, di ristrutturazione edilizia “pesante”». [B]. Come affermato da questo TAR nella gi�...