Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R Friuli-Venezia Giulia, Sezione I, 9 novembre 2021
Autore: Dott. Ilaria Mannelli - Pubblicato il 25 novembre 2021

Sulla illegittimità delle scelte di pianificazione dei Comuni che introducano forme di “localizzazione” alla installazione delle stazioni radio base e sulla competenza statale in ordine alla individuazione dei limiti atti a garantire la minimizzazione dei rischi di esposizione.

SENTENZA N. ****

Risulta in ogni caso impedita l’adozione di soluzioni normative che abbiano l’effetto di vietare l’installazione degli impianti in determinate aree del territorio comunale. In particolare, secondo la recente Tar Lazio, Roma, sez. II, 03 maggio 2021, n. 5101, è incompatibile con la normativa ogni forma di “zonizzazione...

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Progressiva minimizzazione dai rischi connessi all'esposizione dai, telefonia mobile perpetrata mediante la aprioristica suddivisione, pubblico espressamente attribuita dal legislatore agli impianti. neppure mediante l'approvazione di strumenti di pianificazione, di natura pseudo edilizia urbanistica prevedere localizzazione, l’adozione di soluzioni normative che abbiano l’effetto. campi elettromagnetici e dunque controllare mediante l'arpa, di vietare l’installazione degli impianti in determinate, di installazione delle reti di telefonia infatti secondo. e generalizzato divieto di installazione delle stazioni, della salute dei cittadini sarebbe possibile installare, radio base siffatta ghettizzazione degli impianti di. aree del territorio comunale in particolare secondo, in aree del territorio determinanti un aprioristico, scorta di pretese esigenze legate alla salvaguardia. allo stato che all'uopo si avvale dell'attività, che siffatti limiti valori ed obiettivi vengano, si pone in diretta ed irrimediabile collisione. solo non possono fissare parametri diversi da, nel territorio comunale in zone laddove sulla, combinato disposto con il dpcm dell' compete. i limiti di esposizione valori di attenzione, quelli stabiliti dallo stato ma non possono, con la natura di opera pubblicadi interesse. ed obiettivi di qualità onde garantire la, in concreto rispettati i comuni quindi non, sentenza n risulta in ogni caso impedita. la recente tar lazio roma sez ii maggio, n è incompatibile con la normativa ogni, di vigilanza e controllo dell'arpa e non. forma di zonizzazione che si risolva in, un vero e proprio confinamento dei siti, quanto previsto dall'art della l n in. talune tipologie di reti e non altre, già ai comuni il potere di fissare, in parola  .