[A] Sul titolo professionale richiesto per l’espletamento di servizi di ingegneria relativi ad immobili vincolati, previsto dall’art. 52 del R.D. n. 2537 del 1925. [B] Sulla delimitazione della “parte tecnica” che può essere compiuta tanto dall’architetto quanto dall’ingegnere. [C] Sulla legittimità del provvedimento con il quale la PA riserva la progettazione esecutiva a determinati professionisti anche per la ristrutturazione di un immobile non vincolato
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