Sull’interpretazione dell’art. 76, comma 1 della L.R. 65 del 2014 che vieta la realizzazione di nuovi edifici, per i dieci anni successivi al frazionamento, su tutti i terreni risultanti da trasferimenti parziali di fondi agricoli, attuati, a titolo di compravendita o ad altro titolo, al di fuori dei programmi aziendali di miglioramento.
SENTENZA N. ****
Tale divieto di edificazione diviene efficace per il solo verificarsi del trasferimento parziale di un fondo agricolo e rimane fermo per un periodo fisso di dieci anni, indipendentemente dal fatto che il frazionamento sia ancora presente una volta scaduti i dieci anni, oppure sia venuto meno anticipatamente per una sopraggiunta...