Se la realizzazione di un accesso su strada pubblica (o di pubblico uso) presupponga non solo l’assenso edilizio delle necessarie opere, ma anche la previa acquisizione dell’autorizzazione dell’Ente proprietario della strada prescritto dall’art. 22 del Codice della strada.
SENTENZA N. ****
L’art. 22, co. 1, del Codice della strada dispone che “Senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato”. Da detta previsione con...