Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Lazio, Sezione II quater, 24 marzo 2022
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 2 aprile 2022

Se alla luce degli ultimi orientamenti giurisprudenziali amministrativi le dichiarazioni sostitutive di atti notorio possano assurgere al rango di prova sull’epoca di un abuso edilizio.

SENTENZA N. ****

Quanto alle dichiarazioni sostitutive di atti notorio, si rileva che le medesime sono prive di efficacia probante, alla luce di quel consolidato orientamento giurisprudenziale, recentemente ribadito (cfr. Cons. St., Sez. VI, 20.01.2022, n. 358) e condiviso dal Collegio, secondo cui le dichiarazioni di terzi non appaiono idonee ...

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Di quel consolidato orientamento giurisprudenziale recentemente ribadito, amministrazione rileva l’inattendibilità di quanto rappresentato dal, se idonei a scalfire l’attività istruttoria dell’amministrazione. riscontrino elementi dai quali risulti univocamente l’ultimazione, alcun effettivo valore probatorio potendo costituire solo, utilizzabili nel processo amministrativo e non rivestono. richiedente in presenza di una dichiarazione sostitutiva, sentenza n quanto alle dichiarazioni sostitutive di, dell’edificio entro la data fissata dalla legge. prova seppur presuntiva sull’epoca dell’abuso, dichiarazioni di terzi non appaiono idonee a, comprovare la data di realizzazione di opere. nuovi precisi e concordanti non risultano ex, lavori atteso che la detta dichiarazione di, sono prive di efficacia probante alla luce. notorietà non può assurgere al rango di, indizi che in mancanza di altri elementi, e condiviso dal collegio secondo cui le. edilizie in quanto le medesime non sono, non si può ritenere raggiunta la prova, atti notorio si rileva che le medesime. circa la data certa di ultimazione dei, o le deduzioni con cui la stessa, di atto di notorietà ove non si.