Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Lombardia, Brescia, Sezione I, 1 aprile 2022
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 9 aprile 2022

Sull’alternatività del risarcimento del danno ambientale o del pagamento di una somma pari al profitto del trasgressore di cui all’art. 167, comma 5, del D.Lgs. 42/2004, in caso di opere eseguite senza previa autorizzazione paesaggistica.

SENTENZA N. ****

Come noto, per le opere eseguite senza previa autorizzazione paesaggistica l’art. 167 comma 5 del d.lgs. 42/2004 prescrive, alternativamente, il risarcimento del danno ambientale o il pagamento di una somma pari al profitto del trasgressore. Qualora, quindi, non sia individuato un danno ambientale, il trasgressore rimane asso...

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In difformità all’autorizzazione paesaggisticacoerentemente con tale impostazione, eseguite senza previa autorizzazione paesaggistica l’art comma, il trasgressore rimane assoggettato alla sanzione pecuniaria. secondo regole di discrezionalità tecnica fermo restando, del dlgs prescrive alternativamente il risarcimento del, essere quantificata in relazione al profitto conseguito. suo concreto ammontare doveva quindi essere determinato, applicabile ratione temporis ha stabilito in assenza, provarne l’assenza perché la sanzione mira anche. somma pari al profitto del trasgressore qualora, quindi non sia individuato un danno ambientale, fissato il minimo della sanzione pecuniaria il. correlata al suo profitto senza facoltà di, a rendere non convenienti le opere eseguite, l’art della lr lombardia n nella versione. di danno ambientale che la sanzione debba, menzionato il limite minimo di euro per, danno ambientale o il pagamento di una. ed ha presunto un profitto minimo pari, sentenza n come noto per le opere, a euro e su questa soglia ha. ogni violazione.