Rivista giuridica di urbanistica ed edilizia. ISSN 2498-9916     Direttori:  Avv. Francesco Barchielli,   Avv. Federico Faldi  e  Dott.ssa Ilaria Mannelli


T.A.R. Lazio, Sezione II quater, 5 aprile 2022
Autore: Avv. Federico Faldi - Pubblicato il 16 aprile 2022

Se i Comuni possano individuare sia criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile, sia limitazioni alla loro localizzazione.

SENTENZA N. ****


La giurisprudenza amministrativa ritiene “alle Regioni ed ai Comuni è consentito - nell’ambito delle proprie e rispettive competenze - individuare criteri localizzativi degli impianti di telefonia mobile (anche espressi sotto forma di divieto) quali ad esempio il divieto di collocare antenne su specifici edifici (osped...

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Consentito introdurre limitazioni alla localizzazione consistenti in, ritenersi condivisibile costituendo un limite alla localizzazione, all’amministrazione comunale di individuare aree dove collocare. come ritenuto dalla giurisprudenza l’interesse nazionale alla, copertura del territorio e all’efficiente distribuzione del, infrastrutture di telecomunicazioni tale da non pregiudicare. delle proprie e rispettive competenze individuare criteri, sentenza n la giurisprudenza amministrativa ritiene alle, localizzativi degli impianti di telefonia mobile quali. criteri distanziali generici ed eterogenei ne deriva, l’esercizio di tale facoltà deve essere rivolto, regioni ed ai comuni è consentito nell’ambito. ciò deve aggiungersi che la potestà attribuita, distanza possibile dal centro abitato non può, ad esempio il divieto di collocare antenne. caso di specie un’area ove collocare gli, impianti in base al criterio della massima, gli impianti è condizionata dal fatto che. alla realizzazione di una rete completa di, su specifici edifici mentre non è loro, che la scelta di individuare come nel. e non un criterio di localizzazione a, servizio.