[A] In ordine alla necessità del permesso di costruire in ipotesi di mutamento di destinazione da locale accessorio o pertinenziale ad abitabile, in quanto assimilabile ad un cambio di categoria ex art. 23-ter, comma 1, D.P.R. 380/2001. [2] Sul dovere del giudice penale di accertare incidenter tantum, in materia di violazioni edilizie, la legittimità del titolo abilitativo.
[A] In definitiva, dunque, come già sottolineato da recente giurisprudenza amministrativa (T.A.R. Campania, sez. VIII, ****
/03/2019, n. 1212), nel caso di trasformazione dei vani accessori in vani abitabili, è da ritenersi che venga meno il rispetto degli elementi formali/strutturali dell'organismo edilizio (intendendosi per "elementi formali"...