Sull’illegittimità costituzione dell’art. 5 della L.R. Abruzzo 18 maggio 2021, n. 10, dove è previsto che per gli impianti autorizzati con esclusione di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale (VIA), la comunicazione di variazione non sostanziale non comporta alcuna nuova autorizzazione regionale e non può essere subordinata ad ulteriori pareri.
SENTENZA N. ****
La norma impugnata, che non prevede la necessità di un’autorizzazione regionale né la subordinazione ad ulteriori pareri, ivi compresi, quindi, quelli relativi alle autorizzazioni paesaggistiche, per variazioni non sostanziali relative agli impianti di smaltimento rifiuti, risulta in contrasto con la competenza legislativa ...